Non di rado, soprattutto su alcuni quotidiani locali, capita di leggere di persone denunciate o arrestate perché resesi colpevoli di aver lanciato (o tirato) uova contro qualcuno o qualcosa.
Casualità vuole, ad esempio, che proprio mentre stiamo scrivendo questo articolo, sulla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo la notizia di due pasticceri denunciati dai Carabinieri perché rei di aver lanciato ripetutamente delle uova contro alcune persone del paese (invece di utilizzarle per farne ottime ricette con uova, come avrebbero dovuto!).
Dunque, la domanda nasce spontanea: lanciare (o tirare) uova contro qualcuno o qualcosa è un vero e proprio reato previsto dal Codice Penale italiano?
Vediamo di approfondire meglio la questione.
Lanciare uova contro qualcuno o qualcosa
Fughiamo subito ogni possibile dubbio: in Italia, lanciare uova contro qualcosa o qualcuno è reato; lo dispongono rispettivamente l’Art. 674 del Codice Penale e la Sentenza della Cassazione n. 44187/2013 del 19.09.2013.
In estrema sintesi è reato perché il lanciare uova contro qualcuno o qualcosa è un atto potenzialmente idoneo a cagionare un’offesa diretta della integrità personale, anche se trattasi di semplice imbrattamento, o molestia della persona.
Il lancio delle uova (ma anche frutta e ortaggi vari), come forma di contestazione, è un gesto diffuso in tutto il mondo, dal Sud America alla Russia, e purtroppo se ne è perduta l’origine.
Esempi di contestazioni in Italia con lancio di uova
In Italia, anche molti politici (e tra questi i recenti Berlusconi, Salvini e a Renzi) hanno ricevuto uova sul palco durante i loro comizi, o uova sulle macchine di rappresentanza.
Altra nota contestazione in Italia è quella “di contorno” ad ogni Prima della Scala.
La prima contestazione che portò tale protesta sulle copertine dei giornali di tutto il mondo fu quella del 7 dicembre del 1968, quando Mario Capanna e i ragazzi del Movimento Studentesco, accolsero il pubblico della Prima della Scala con un fitto lancio di uova che fece scempio di pellicce, smoking e abiti da sera.
Una contestazione mai contro la Scala in sé e le opere in essa rappresentate, ma bensì contro il «bel mondo» della Prima, rappresentato da quella casta composta di vecchia borghesia milanese, nuovi ricchi e potere politico. E le uova furono lo strumento per colpire e imbrattare i simboli della ricchezza, per ribaltare il meccanismo dell’ostentazione.
In questo servizio si evidenzia invece il lancio di uova contro la sede di Equitalia.
Lanciare uova come espressione di rabbia e contestazione
Lanciare oggetti allontanandoli da sé e scagliarli contro qualcosa o qualcuno è uno dei gesti più spontanei che manifestano un sentimento di rabbia.
Già i bambini manifestano rabbia contro qualcuno o qualcosa lanciando quel che trovano a portata di mano; nella giusta misura è un buon metodo per esternare e dare sfogo ad un proprio sentimento di rabbia ed in un certo qual senso (ovvero a livello psico-emotivo) potrebbe anche essere inteso come un “gesto sano”, di scarico della propria aggressività repressa (fondamentale, ovviamente, che non degeneri ad un livello di aggressività sproporzionata o eccessiva, e che non arrechi danno ad altre persone, perché allora si entrerebbe nella sfera del reato penalmente perseguibile).
Lancio delle uova e Codice Penale (art. 674)
IL CASO IN ESAME: il lancio di uova degli operai della Vitro a Ponferrada contro i rappresentati governativi (2012).
L’art. 674 del Codice Penale individua come prima ipotesi di condotta vietata il getto di cose atte ad offendere, imbrattare e molestare le persone; di seguito il testo integrale:
“Codice Penale art. 674
Chiunque getta o versa [1], in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone [2] , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Note
[1] La distinzione tra le due condotte si ravvisa nell’oggetto, solido nel caso del gettare, liquido per quanto riguarda il versamento.
[2] Per la sussistenza del reato, è richiesto che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.”
Lancio delle uova e Sentenza della Cassazione (n. 44187/2013 del 19.09.2013)
Di seguito il testo integrale della Sentenza della Cassazione.
Cassazione sentenza n. 44187/2013 del 19.09.2013.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 gennaio 2013 il Tribunale di Bologna ha condannato D.B.F. alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. per aver gettato uova contro il palco di alcuni politici durante una campagna elettorale, e colpendo con alcune di esse il mezzo di trasporto utilizzato come palco.
Ha presentato ricorso l’imputato adducendo, quale primo motivo, la mancanza di motivazione – essendovi stato quanto alla sua responsabilità un mero richiamo alla testimonianza del commissario M.G., senza accenno alcuno al suo contenuto e alla descrizione della condotta tenuta dall’imputato stesso – e, quale secondo motivo, la violazione di legge – non integrando il reato il lancio diretto a cose e non a persone, e l’imputazione stessa indicando che “il lancio ha attinto esclusivamente il veicolo ove si trovavano le persone offese e non le persone stesse”. Quale terzo motivo, infine, lamentava la mancata assunzione di prova decisiva non essendo stata “condotta alcuna indagine sulla circostanza dell’idoneità ad imbrattare o molestare del materiale che si assume come gettato all’indirizzo della persona offesa”, soprattutto non essendosi “sentite le persone offese in merito alle molestie ricevute in ordine ad una asserita condotta penalmente rilevante”: pur essendo il reato riconosciuto come illecito di pericolo concreto, dalla sentenza non emergerebbe “se e come sia stata posta in pericolo l’altrui incolumità”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo, che lamenta carenza di motivazione in ordine alla descrizione della condotta dell’imputato, adducendo che vi sarebbe stato un mero richiamo alla testimonianza del commissario M.G., non corrisponde al reale contenuto della sentenza che, pur con una motivazione concisa, illustra in modo adeguato i propri presupposti decisionali, in particolare, quanto alla descrizione della condotta dell’imputato, specificando che la testimonianza del commissario M. “ha confermato il fatto così come descritto nell’imputazione e ne ha indicato, quale corresponsabile, l’attuale imputato”.
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
3.2 Il secondo motivo adduce violazione di legge per avere il lancio attinto il veicolo ove si trovavano le persone offese e non le persone stesse. L’art. 674 c.p., nel suo limpido dettato, non prevede che la persona offesa sia colpita, ma soltanto che vi sia un “getto pericoloso” di “cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha pertanto sviluppato una interpretazione nel senso che, per integrare il reato di cui alla suddetta norma, occorre che la condotta sia idonea (anche indirettamente, qualora sia diretta verso le cose: Cass. sez. 3, 27 settembre 2006 n. 35885) a offendere, imbrattare o molestare le persone (e non solamente le cose: Cass. sez. 3, 13 aprile 2010 n. 22032) con un’attitudine concreta a tale lesività (Cass. sez. 3, 11 maggio 2007 n. 25175). E la descrizione della condotta, come emergente dal capo di imputazione, a cui, come si è visto, corrisponde poi l’esito probatorio, è chiaramente riconducibile all’art. 674 c.p., essendo concretamente idonea a cagionare imbrattamento e molestia alle persone offese. Il motivo è dunque anch’esso manifestamente infondato, essendo stata correttamente qualificata la condotta di lancio di uova (cose quanto meno idonee ad imbrattare, se colpiscono, le persone) contestata all’imputato ai sensi della suddetta norma.
3.3 Infine, il terzo motivo, pur formalmente qualificandosi come doglianza per omessa prova decisiva, a sua volta non ha consistenza.
E’ evidente che, infatti, per ricondurre una condotta di lancio in luogo pubblico di oggetti in direzione di persone alla fattispecie di cui all’art. 674 c.p. non occorre sentire le persone stesse per determinare se la condotta sia penalmente rilevante, essendo questa una valutazione oggettiva, non certo deferita alla persona offesa.
Nè, poi, è qualificabile come decisiva un’indagine sul “materiale” per appurarne l’idoneità a imbrattare o molestare, laddove tale “materiale” consiste, come emerge dalla imputazione, in uova, la cui idoneità ad imbrattare è indiscutibilmente notoria.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2013
Lanciare uova contro qualcosa o qualcuno è reato
In sintesi, “ai sensi del combinato disposto” del Codice Penale e della Sentenza di Cassazione, lanciare uova, marce o meno che siano, contro le persone è reato; si configura infatti penalmente come “getto di cose pericolose”.
Non importa quale sia la motivazione del gesto:
- scherzo di carnevale o scherzo goliardico
- contestazione sociale
- contestazione politica
Gettare uova contro un’altra persona equivale a commettere reato; l’ipotesi delittuosa in rilievo è quella di getto pericoloso e l’illecito scatta anche nei casi in cui si getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose in grado di imbrattare o molestare persone. E non vi è dubbio che le uova sporchino non solo il viso, ma anche gli indumenti del bersaglio.
Per queste ragioni, una persona o i suoi oggetti imbrattati con il tuorlo e l’albume, fuoriusciti da uova lanciatele contro, può sporgere denuncia contro il colpevole di tale gesto; infatti il reato scatta non solo se viene colpita una persona, ma anche eventuali oggetti di sua disponibilità.
E’ quindi reato imbrattare abiti, accessori, fascicoli di carte e documenti, ma anche l’auto (parabrezza o abitacolo) nonché l’abitazione o la sede istituzionale (vetrine di negozi, ingressi di teatri, vetri di uffici) e, nel caso di politici in campagna elettorale, anche imbrattare il palco (il classico “carretto” itinerante).