Questa tematica (così come la non pignorabilità di animali d’affezione e da compagnia inserita nel “Codice di Procedura Civile”) è la testimonianza di una sensibilità crescente e di una trasformazione del rapporto uomo-animali che va riflettendosi anche nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, nel caso specifico inerente al diritto al rapporto affettivo dell’uomo con l’animale (ovvero al diritto di coabitazione con un animale).
Benché questa norma possa forse alimentare ancor di più, in alcuni casi, la litigiosità tra condomini (complicando il “rapporto uomo-uomo”), essa va ad iscriversi sicuramente nella direzione già intrapresa dalla giurisprudenza mondiale ed europea, che è rivolta a valorizzare sempre più il rapporto uomo-animale (inteso come “importante attività realizzatrice della personalità umana”), tenendo conto dell’evoluzione della percezione sociale di alcuni animali basata sul mutamento del sentire diffuso in una percentuale di popolazione sempre crescente (proprio in questi ultimi anni, nel “Codice civile” e nel “Codice di procedura civile” sono in corso mutamenti).
Le galline e il Regolamento di condominio
La questione è inerente al potere del “Regolamento di condominio” di regolamentare il possesso e la detenzione di animali domestici e quindi il diritto di coabitazione con un animale nel caso di abitazione condominiale.
Fino al 18 Giugno 2013 un “Regolamento di condominio” poteva impedire il possesso e la detenzione di animali domestici; dal 2013, nel “Codice Civile”, grazie all’Art. 1138, è stata introdotta la liberalizzazione dell’ingresso degli animali domestici in condominio.
A contorno di questa problematica è sempre bene evidenziare che:
- è condizione necessaria verificare che ci siano gli spazi idonei a garantire l’adeguato habitat per l’animale domestico da introdurre nel condominio, ovvero che siano rispettate le esigenze etologiche dell’animale: ad esempio, per delle galline ovaiole, ci sembra opportuno riferirsi almeno ai 4 mq di pascolo (in questo caso nel giardino condominiale) così come previsti dagli standard dell’allevamento biologico, mentre per delle galline bantam di piccole dimensioni (nane) e di natura non troppo ruspante (come potrebbe essere una Serama), possono essere idonei anche spazi più ridotti.E’ bene ricordare che per la detenzione di animali in condizioni di mancato rispetto delle loro esigenze etologiche sono previsti ben due reati, che vanno dalla contravvenzione ai sensi dell’art. 727 del “Codice Penale” (quando l’animale è detenuto in condizioni tali da causargli sofferenze) al delitto di maltrattamento ai sensi dell’art. 544ter del “Codice Penale” (quando l’animale è sottoposto a trattamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche fino dunque a perirne);
- è condizione necessaria verificare che, seguendo la Normativa sul pollaio domestico, siano rispettati tutti i regolamenti tra cui, in primis, il “Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica” in materia di animali domestici.
A tal scopo è determinante avere le idee chiare sulla tipologia di pollaio che si vuol andare a realizzare: ben diverso chiedere indicazioni per un mini-pollaio familiare-domestico con 2-5 galline da compagnia, piuttosto che per un piccolo pollaio familiare-domestico con 10-15 galline ovaiole per l’autoconsumo di uova.
Specie nel caso di un condominio, sarà anche necessario verificare l’eventuale necessità di rispetto di vincoli urbanistici, e sarà necessario considerare che qualsiasi struttura inamovibile richiede sempre il consenso dell’assemblea condominiale; il ricorso a strutture provvisorie, quali reti o pannelli per rampicanti, non dovranno comunque pregiudicare il decoro architettonico (dell’edificio e delle parti comuni) e dovranno comunque garantire la sicurezza degli animali.
Entrambe queste due importanti tematiche – delle necessità etologiche degli animali e del rispetto delle normative – aiutano a dare risposta ad una domanda che la riforma non ha esplicitato: quante galline posso detenere in condominio?
In linea teorica non ci sono limiti perché non sono espressi, ma in pratica il limite è determinato dallo spazio fisico disponibile. Ad esempio, 4 galline ovaiole con un pascolo di soli 4 metri quadri non staranno certamente bene, e il mantenimento delle condizioni igieniche non potrà che creare delle problematiche.
Cosa ben diversa è la modalità di coabitazione in appartamento con un piccolo esemplare di gallina bantam (quale ad esempio la famosa gallina Nina), che potrà essere allevata anche indoor, garantendole comunque opportuni spazi, uscite all’aria aperta e sicurezza.
Nello specifico, la possibilità di detenere animali domestici in condominio deve essere accompagnata dal rispetto di tutto quanto previsto in termini di evoluzione della Giurisprudenza e del Codice Civile.
Una norma relativa alla categoria “animali domestici”
Vogliamo evidenziare inoltre questo importante aspetto. La norma disciplina il diritto di coabitazione con la categoria “animali domestici”. Nella prima stesura di modifica della norma era stato fatto riferimento alla categoria “animali da compagnia” e non alla categoria “animali domestici”, così come poi previsto nella stesura definitiva.
In tal modo, purtroppo, si è creato il paradosso per cui in condominio non sembrano essere ammessi “animali d’affezione non convenzionali” (quali pappagalli, tartarughe, criceti o altri animali tipicamente da compagnia “non domestici”) e sembrerebbero invece essere ammessi una mucca, un maiale o una capra.
Molto probabilmente l’intenzione della norma era quella di vietare la detenzioni di animali pericolosi “non domestici” quali tigri, pantere, leoni, pitoni e vipere, ma nel cercare di esprimere questa intenzione era forse meglio far riferimento all’espressione di “animali da compagnia”, laddove:
- per animali da compagnia, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni recepito con DPCM 28.2.2003 si definisce “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”. Quindi anche galline, conigli, maiali, cavalli, caprette e quant’altri.
La norma infatti, in tal modo, lascia spazio alla discussione nelle aule di giustizia sull’applicabilità della legge per gli animali esotici (serpenti, pappagalli, furetti, criceti, altro), che non rientrano nella definizione “scientifica” di animali domestici ma che sono di fatto “animali da compagnia e d’affezione non convenzionali”, presenti nelle case degli italiani come animali domestici e “animali familiari”.
Su questa delicata questione il mondo giuridico si attende una correzione o nuova definizione che sciolga finalmente il dilemma interpretativo.
La norma è comunque certamente relativa anche alle galline, in quanto assolutamente ricadenti nella categoria “animali domestici”, nonché anche nella definizione di “animali da compagnia” (laddove la finalità di allevamento sia familiare-domestico).
Le galline, in Italia, in Europa e in altre parti del mondo (ad esempio in America), si sono ormai allontanante/elevate dalla sola categoria di “animali da bassa corte” e oggi si avvicinano sempre più ad essere intese come componenti del nucleo familiare, al pari degli “animali d’affezione” di serie A, come cani e gatti.
Per valutare se un animale, come la gallina, è o meno da compagnia, non si deve avere riguardo alla natura della sua specie (in altri termini non deve essere fatto riferimento alla categoria scientifica o veterinaria), ma è necessario riferirsi allo scopo soggettivo della sua detenzione; così si esprime nell’Art. 1 la Convenzione del Consiglio d’Europa per la Protezione degli Animali da Compagnia (Strasburgo, 13 Novembre 1987), ratificata in Italia con Legge n.210/2010:
“By pet animal is meant any animal kept by man in particular in his household for private enjoyment and companionship“.
La gallina è quindi un’animale domestico:
- sia da reddito: se allevata in pollai imprenditoriali (professionali o non professionali) o in pollai domestici (per autoconsumo o amatoriali);
- sia da compagnia e d’affezione non convenzionale e per pet-therapy (“familiare”): se allevata in pollai domestici familiari.
Nel caso di razze molto particolari (ad esempio una gallina di razza Onagadori) potrebbe rientrare anche tra gli animali esotici (non domestici), ma comunque ricadenti nella categoria di animale da compagnia o d’affezione non convenzionale.
L’evoluzione del “Codice civile”
La nuova disciplina in materia di “Regolamento di condominio” è stata introdotta dalla Legge 220/2012, ed è entrata in vigore dal 18 Giugno 2013.
L’art. 1138 (Regolamento di condominio) prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La nuova legge, di fatto, autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile).
Resta però la libertà del locatario di inserire nel contratto d’affitto – un patto tra privati – il divieto a detenere un animale domestico, e una volta firmato il contratto, la clausola diventa vincolante.
La riforma inoltre non è retroattiva, per cui i regolamenti condominiali deliberati prima del 18 giugno 2013, anche se contengono divieti alla detenzione di animali, restano validi sino a eventuale modifica in assemblea di condominio.
“Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” dell’ Avv. Marianna Sala
Per approfondire questa tematica è certamente da far riferimento al testo dell’Avv. Marianna Sala, “Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” (Maggioli Editore).
Il testo prende in considerazioni tre macrotematiche:
- la coabitazione con un animale
- il rapporto con il vicinato
- il risarcimento del danno
L’Avv. Marianna Sala evidenzia come l’Art. 1138 vada nella direzione del “diritto alla coabitazione con l’animale domestico” e sia quindi un esempio di “declinazione positiva del diritto al rapporto affettivo con l’animale”, in tal senso: “Alla luce dei principi generali espressi dalla normativa europea e nazionale, è evidente che la nuova disposizione di cui all’art. 1138 c.c. viene a svolgere l’importante ruolo di imperativi giuridici già presenti nel nostro ordinamento. Per questa ragione, si ritiene che il nuovo diritto alla coabitazione con l’animale domestico sia espressione positiva di un più generale diritto al rapporto affettivo dell’uomo con l’animale, che inevitabilmente condizionerà la soluzione del contenzioso anche al di fuori dell’ambito condominiale”.
Come evidenzia ancora l’Avv. Marianna Sala, la base per evitare ogni eventuale contrasto condominiale deve essere la regola del “reciproco rispetto, volto a garantire una pacifica convivenza civile”.
In tal senso, “vivere con un animale non è solo un diritto, ma è anche (e soprattutto) una responsabilità, di cui ciascun proprietario deve essere ben conscio” e “l’educazione e la pulizia del proprio animale (e degli spazi dal medesimo occupati) costituiscono la prima forma di tutela, perché rappresentano il modo più semplice e immediato per renderlo ben accetto (o, perlomeno, non detestato) da parte degli altri condomini”. Nel testo, oltre ad approfondimenti giuridici, ci sono anche molte indicazioni pratiche.
Buongiorno, pongo una domanda sul l’ubicazione del pollaio. Il codice civile dispone qualcosa in merito? Vivo in un condominio di sole due unità abitative e i vicini hanno piazzato un pollaio, un recinto per oche e uno per papere uno di seguito all’altro proprio accanto all’ingresso del passo carraio e dell’accesso al lotto abitativo. Io vorrei che spostassero tutti gli animali nel giardino sul retro invece che averli proprio all’ingresso in casa. C’è qualche disposizione in merito a cui posso fare appello? Grazie
Salve, ma durante i lavori non avete parlato con i vicini? Il giardino come è suddiviso? Esiste un amministratore di condominio a cui possiate rivolgervi?
In caso contrario può richiedere un sopralluogo dei vigili urbani. Tenti queste strade e poi in caso ci faccia sapere. Un cordiale saluto e le auguriamo di risolvere.
Salve volevo una informazione. In riguardo al allevamento di galline in condominio.
Io io abito in un contesto condominiale.
Ho un tereno sulla parte esterna del paese dove ho un casotto come deposito e poi ho un recito 10 mq dove ho delle mie galline
2 mq di ricovero notturno però non ho allaccio di energia eletrica. E non e possibile averla.
Io nel mio box ho preparato una zona nel mio box dove ho una incubatrice da 16 uova più una camera calda isolata con luce rifrarossi dove tengo i pulicini dopo la nascita per le prime settimane la camera calda e alta 50cm profonda 50 cm larghezza 90 cm
Poi ho una altra gabbia 100cm per 60 cm x 80cm
Per tenerli il pulcini fino hai 3 mesi di vita per poi quando anno sorpassato i 3 mesi di vita li porto nel mio tereno dove ho lo stazio per poi tenerle.
Volevo sapere se io le posso tenere i miei pulcini dalla nascita fino hai 3 mesi senza problemi e un domani qualche condominio vorebbe dirmi qualcosa xche tengo questi animali nel mio box. Dove arriva anche la luce naturale però uso le luci a rifrarossi nei primi mesi di vita a volte un po di più nei periodi poi fredi solo fino ai loro 3 mesi di vita quando nn hanno più bisogno di essere riscaldati grazie mille distinti saluti Alessandro